ENERGY MANAGER USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

La figura del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (più comunemente noto come Energy Manager) entra in vigore in Italia con la legge 308 del 1982, ma solo per le imprese con più di mille dipendenti e con consumo riferito all'anno precedente superiore a 10.000 Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP). Bisogna aspettare la L.10/91 per estendere la nomina di tale figura anche ai settori civile, terziario e trasporti, abbassando la soglia di riferimento a 1.000 TEP. Funzioni e profilo professionali del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia sono già espressamente definiti all'art.19 della citata legge, ma vengono maggiormente dettagliate nei commi 13-17 della circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 219/F:
"….13. La Legge 9 gennaio 1991 n. 10 all'art. 9 stabilisce che il tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia svolga le
seguenti funzioni: - individuazione delle azioni degli interventi delle
procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale
dell'energia; - predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei
parametri economici e degli usi energetici finali; - predisposizione dei
dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti
dalla legge stessa. 14. Nel responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia si configura quindi un professionista con funzioni di
supporto al decisore in merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli
interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed economica
delle opportunità di intervento individuate. 15. Per essere efficace
l'opportunità di intervento deve avere una genesi interna all'Organismo
interessato e pertanto deve essere individuata da un professionista che
abbia da un lato interiorizzato i processi di produzione dei beni o servizi
e dall'altro detenga una approfondita conoscenza delle tecnologie idonee a
conseguire un uso razionale dell'energia. 16. Quanto sopra non implica
necessariamente che il responsabile faccia parte della struttura
dell'Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile qualora esista
un'idonea competenza professionale interna; nel caso di nomina di un
professionista esterno è peraltro indispensabile che questo venga reso
conscio dei processi tecnici ed organizzativi della produzione dei beni o
servizi. 17. Dal punto di vista del profilo culturale professionale il
tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si
configura idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze
acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica
professionale successiva alla laurea nel settore In cui l'Organizzazione
opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione
di massima di sistemi per la produzione e l'utilizzo dell'energia, buona
conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore” ….
In altri termini, la Pubblica Amministrazione risulta indirizzata dalla
legge ad operare sia nel campo del risparmio energetico delle strutture di
propria competenza che nel campo delle programmazione energetica locale.
Il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
nell'Ente locale si presenta quindi come momento di sintesi e coordinamento
di tali linee di intervento, senza con questo mettere in secondo piano tutte
le azioni di controllo demandato alle Amministrazioni dalla legislazione
vigente con la conseguente spinta positiva che può derivare in termini di
efficienza energetica, sicurezza e di tutela dall'inquinamento. Nel
corso di questi anni l'azione dell'Energy Manager ha tentato di inserirsi
nella catena di competenze intersettoriali che portano dalla progettazione
alla attuazione di un organico programma di gestione, pianificazione e
conservazione delle risorse energetiche cercando:
- di operare sia orizzontalmente ai differenti settori Comunali che verticalmente tramite la direzione di specifici progetti finalizzati;
- di stimolare una direzione strategica che deve provenire dagli Amministratori eletti concretizzandola in un momento di assunzione di responsabilità e professionalità ben definito;
- di promuovere una analoga responsabilizzazione nelle funzioni sottoposte e/o collegate;
- di collaborare nel campo della programmazione energetica territoriale come momento di consulenza interna nella fase di pianificazione e come coordinatore delle indicazioni strategiche in campo energetico che giungono dagli amministratori eletti con le molteplici facce della macchina comunale e delle Aziende Speciali collegate.
In conclusione, la peculiarità dell'Energy Manager si caratterizza con competenze espresse su due livelli:
a. privatistico: come un qualsiasi E.M. aziendale, facendo riferimento specificatamente alla declaratoria di mansioni di cui all'art.19 della L.10/91;
b. istituzionale: come maggior esperto in problemi energetici dell'Ente Locale, sia contribuendo ad elaborare la politica energetica territoriale dell'Ente che, in senso lato, cercando di rappresentare un momento di confronto interno all'Ente dell'istruttoria tecnico/amministrativa di tali provvedimenti, con compiti di verifica degli stessi rispetto ai vincoli tecnico, economici e normativi in campo energetico